15 Marzo 2021
di: Luca Moschetta
Da oggi (15 marzo 2021) il Trentino e molte altre regioni d’Italia sono tornate in zona rossa, con la conseguente chiusura di alcune categorie di attività considerate come non essenziali e il ritorno di vincoli più stringenti legati agli spostamenti individuali e alle altre regole alle quali ormai (ndr: purtroppo) siamo abituati.
Leggiamo sui social network notizie contrastanti e in particolare alcune “interpretazioni” incomplete delle nuove norme (che rimarranno in vigore almeno fino ad aprile) che non riescono a fare del tutto chiarezza su cosa si può e non si può fare, specialmente in ambito sportivo/motorio.
Innanzitutto è opportuno fare una piccola premessa relativa a questa distinzione che caratterizza ormai da mesi i vari Dpcm che si sono susseguiti dal mese di ottobre in poi, che cosa significa attività sportiva e attività motoria?
Per attività motoria si intende la classica passeggiata nei dintorni di casa, il giretto con la city bike, il giro al parco con il passeggino, insomma attività che non comportino un grande sforzo fisico e che possano essere praticate senza attrezzature particolari.
Per attività sportiva in zona rossa si intendono invece quelle attività che richiedono uno sforzo fisico maggiore e che si possono classificare all’interno di una disciplina sportiva (corsa, mountain bike o bici da corsa, skiroll, etc…).
Per quanto riguarda l’attività sportiva il regolamento previsto è il seguente:
Dalle ore 5.00 alle 22.00 è consentito svolgere attività sportiva individuale all’aperto, come ad esempio corsa o bicicletta, esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio comune, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. Non è obbligatorio l’uso della mascherina. Non è permesso in alcun modo raggiungere, in auto o con mezzi pubblici, altri luoghi dove poi effettuare l’attività sportiva o quella motoria.
È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.
Sono sospese l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, sia all’aperto che al chiuso. Sono sospese tutte le competizioni sportive, salvo quelle riconosciute d’interesse nazionale dal CONI e dal CIP. Sono, altresì, sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
Come ben specificato sul sito del Governo e anche sui vari comunicati stampa delle regioni è quindi consentito, nel corso dello svolgimento di un’attività sportiva, uscire dai confini comunali purché la destinazione finale dell’attività sportiva coincida con quella di partenza.
L’esempio più semplice è quello del giro con una bici da corsa:
Rimangono in ogni caso attive altre limitazioni che comprendono il divieto di uscire dai confini regionali, anche durante la pratica di un’attività sportiva, e il divieto di spostarsi per effettuare l’attività.
Tenendo valido l’esempio di un giro con la bici da corsa infatti non sarà possibile caricare la bici in macchina per raggiungere il luogo di partenza ma dovremo per forza partire da casa.
Il nostro consiglio è come sempre quello di utilizzare il buon senso e cercare quindi itinerari dove sia possibile rispettare il distanziamento sociale e soprattutto portarsi sempre dietro una mascherina da indossare all’occorrenza.
Guardando al nostro territorio è ovvio che molti si chiederanno se una passeggiata in montagna possa essere considerata come attività sportiva.
In questo caso i dubbi sono molteplici, in un chiarimento al CAI presentato dal Ministero non emerge con evidenza se la passeggiata in montagna possa essere interpretata come un’attività sportiva o se invece rientri nella semplice attività motoria.
Discorso diverso per il trekking che come detto sopra identifica a tutti gli effetti una disciplina sportiva e quindi ci autorizza ad oltrepassare i confini comunali solo ed esclusivamente per lo svolgimento dell’attività a patto ovviamente di tornare sempre al luogo di partenza una volta terminata l’uscita.
Anche in questo caso il nostro consiglio è sempre quello di utilizzare il buon senso, non avventurarsi in percorsi complessi che possano mettere a rischio la nostra salute e impiegare tempo e spazio prezioso al comparto sanitario che ormai da più di anno è messo a dura prova.
L’ufficio stampa della Provincia Autonoma di Trento ha rilasciato un comunicato nel quale viene chiaramente indicato che per attività sportiva, anche in zona rossa, è possibile spostarsi liberamente all’interno del proprio comune.
Citiamo quindi le nuove indicazioni in vigore dal 17/03/2021:
Ulteriore chiarimento sulle modalità con cui è possibile, in Trentino, svolgere attività sportiva in zona rossa. Su richiesta dei sindaci, attraverso il Consorzio dei comuni e sentito il Commissariato del Governo, la Protezione civile precisa che è possibile raggiungere il luogo in cui si intende svolgere l’attività sportiva, come corsa o bicicletta, anche utilizzando mezzi privati, come l’auto o la moto o mezzi pubblici. Questo, però, solo all’interno del proprio comune di residenza. Anche per quanto riguarda l’attività di pesca, si chiarisce che può essere svolta in “zona rossa” secondo le modalità dell’attività sportiva.