23 Dicembre 2020
di: Alessio Migazzi
Dal 24 dicembre, entrerà in vigore il decreto ministeriale, già ribattezzato “Decreto di Natale” che disciplina gli spostamenti nel periodo natalizio ed in particolare tra il 24 dicembre e il 6 gennaio.
Come tutti sappiamo, nella lettura del Decreto dobbiamo considerare che la Provincia autonoma di Trento ha il rango di Regione e quindi valgono per la nostra Provincia le medesime norme previste per gli spostamenti tra regioni inclusi gli spostamenti verso la Provincia di Bolzano.
Il decreto, di cui riportiamo in coda all’articolo i punti principali tratti dalle FAQ del portale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pone delle eccezioni nel caso di spostamenti per turismo tra piccoli comuni, di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, purché nel raggio di 30 chilometri dal proprio comune:
nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all’articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Ciò significa che in un territorio come quello della Provincia autonoma di Trento, caratterizzato per la quasi totalità da piccoli comuni, sarà comunque possibile muoversi su buona parte del territorio.
Per verificare le aree in cui è possibile spostarsi un gruppo di ricercatori ha ideato un tool on-line interessante e che aiuta appunto a stimare i 30 Km e a verificare l’area massima in cui è possibile spostarsi.
All’interno dell’area sarà importante considerare i comuni con popolazione sopra i 5000 abitanti ovvero Altopiano della Vigolana, Baselga di Pinè, Valellaghi, Dro, Primiero San Martino di Castrozza, Mezzocorona, Predaia, Borgo Valsugana, Cles, Levico Terme, Ala, Lavis, Mori, Riva del Garda, Arco, Pergine Valsugana, Rovereto oltre ovviamente al Capoluogo.
Questo Natale, come de resto tutto il 2020, sarà un Natale diverso e il nostro territorio offre molte opportunità per trascorrere qualche giornata all’aria aperta ed in sicurezza, l’importante è informarsi bene su limiti e divieti per poi godersi la neve caduta copiosa nei giorni scorsi.
Con l’approvazione del Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172 sul portale del Governo sono state aggiornate le Faq in tema di spostamenti, di seguito una sintesi delle parti più importanti che regoleranno i nostri spostamenti dal 24 dicembre al 6 gennaio:
Sì, il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione è sempre un motivo legittimo di spostamento.
Sì, gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità sono sempre possibili e senza distinzione tra giorni e orari.
Se fuori Regione no dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021.
Nel caso di spostamenti interni in Regione, tra il 24 dicembre e il 6 gennaio:
Residenza
La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.
Domicilio
Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.
Abitazione
Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione del dpcm, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze), tuttavia sempre con esclusione delle seconde case utilizzate per le vacanze.
Tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 gli spostamenti di un nucleo familiare convivente verso le seconde case sono sempre consentiti, dalle 5 alle 22, all’interno della propria Regione, ma sempre vietati verso le altre Regioni. È consentito lo spostamento verso la seconda casa, anche se intestata a più comproprietari, di un solo nucleo familiare convivente.
Solo se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione.
Fino al 23 dicembre 2020, rimangono valide le distinzioni tra area rossa, arancione e gialla.
Dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 si applicano le disposizioni di cui al decreto, che ha introdotto disposizioni valide su tutto il territorio nazionale, con la sola distinzione tra i giorni festivi e prefestivi e gli altri giorni, in particolare:
No. Gli spostamenti verso le seconde case in una regione diversa dalla propria sono vietati dal 21 dicembre al 6 gennaio. Lo spostamento dalla seconda casa al luogo di lavoro nel periodo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio non può essere addotto come motivo giustificativo di un nuovo rientro nella seconda casa, in un’altra regione, nello stesso periodo. Si potrà tornare al lavoro ma poi non si potrà rientrare nella seconda casa.
No, nel periodo compreso tra il 21 dicembre e il 6 gennaio questi spostamenti sono vietati.
Tali spostamenti sono motivati da “necessità”, quindi non sono soggetti a limitazioni. Nel caso di spostamenti da/per l’estero, è comunque necessario consultare il sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Lo spostamento per fornire assistenza a persone non autosufficienti è consentito anche dal 21 al 6 gennaio, anche tra comuni/regioni in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso comune/regione. E’ possibile spostarsi solo per le persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza.
Gli spostamenti per turismo verso un’altra Regione non sono consentiti fino al 6 gennaio 2021 compreso. Dal 24 dicembre non sono consentiti neanche all’interno della stessa Regione, ma ci sono due eccezioni, valide solo nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, nei quali sono consentiti gli spostamenti per turismo:
La valutazione della sussistenza di motivi di necessità è rimessa all’Autorità competente indicata dall’art. 4, c. 3, d.l. n. 19 del 2020 (per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm è il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può far pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, in virtù degli artt. 18 e seguenti della Legge. n. 689/1981.
Ai sensi dell’art. 1, c. 3, del “decreto Natale”, la sanzione applicabile è quella amministrativa, da 400 a 1.000 euro, eventualmente aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.
La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi è rimessa all’Autorità competente (che, per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della Legge n. 689/1981.