13 Maggio 2020
di: Alessio Migazzi
La Mountain Bike è diventata il fulcro della vacanza estiva in Trentino. Un movimento sempre in crescita sospinto dall’evoluzione del mercato e dal “culto” dell’ebike che ormai da un paio di anni sta regolarmente frantumando ogni record di vendite.
In Trentino la normativa è tanto ricca quasi quanto ricche sono le opportunità di vivere una vacanza in sella alla propria bici.
C’è da dire però che questa è una delle poche volte in cui regolamentare puntualmente un settore ne agevola di parecchio lo sviluppo.
Nel resto di Italia infatti, in assenza di normativa specifica spesso si incorre in lungaggini burocratiche dettate dal fatto che semplicemente l’argomento “percorsi bike” o “bike park” non esiste e non è catalogato.
Tornando alla disciplina provinciale, la stessa tratta l’argomento Bike in maniera approfondita e va dal cicloturismo al gravity. Per comodità abbiamo provato a fare sintesi suddividendola in cinque categorie:
Nei prossimi paragrafi proviamo a fare chiarezza sulla normativa bike in generale, non solo Mountain Bike, in Trentino.
Ci aiuta a suddividere gli argomenti la distinzione per competenza. Ovvero, individuando i servizi provinciali che sovrintendono alle diverse tematiche. In tal senso lo scenario è il seguente:
L’articolo 22 bis della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini), così come modificato dall’articolo 31 della legge provinciale 31 ottobre 2012, n. 22, ha istituito la Rete provinciale dei percorsi in Mountain Bike che è “costituita da strade, piste ciclabili, tracciati alpini e altri sentieri di montagna tra loro collegati che consentono la realizzazione di itinerari idonei alla fruizione ciclo-escursionistica”.
Per rimanere sul tema normativa Mountain Bike in Trentino, la Giunta Provinciale, anche a seguito di numerose discussioni, è successivamente intervenuta adottando un provvedimento ad hoc. Si tratta della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 692 del 27 aprile 2015 che definisce nel dettaglio la procedura per l’individuazione della rete provinciale dei percorsi e demanda quindi al Dirigente del Servizio Turismo alcuni compiti specifici ovvero:
Con questi presupposti, nel tempo, sono state adottate dal dirigente competente le determine di merito. Queste ultime hanno istituito, in più territori, le rispettive reti di percorsi in Mountain Bike facenti riferimento appunto alla rete provinciale.
Sempre nel solco di quanto stabilito dalla Deliberazione di G.P. n. 692/2015, il Dirigente del servizio Turismo, con Determinazione n. 202 dd. 14 agosto 2015, ha provveduto a dare le relative indicazioni per il posizionamento su territorio provinciale di una segnaletica uniforme, proponendone altresì il design allo scopo di uniformarla.
La determinazione è stata in seguito superata, seppur non nella sostanza, dalla Delibera di Giunta Provinciale n° 1154 di data 01 agosto 2019, con l’obiettivo di riordinare le indicazioni in materia di segnaletica sui sentieri aggregando in un unico provvedimento la regolamentazione di sentieri escursionistici, vie ferrate e sentieri per Mountain Bike.
Per quanto riguarda i Bike Park, come detto sopra, la competenza è demandata al Servizio impianti a Fune e la norma di riferimento è la Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (art 52 Ter) “Legge Provinciale sugli Impianti a Fune”.
Tale Legge, anche grazie alla spinta degli amministratori di molte vallate trentine caratterizzate dalla nascita e lo sviluppo del prodotto bike gravity, è stata modificata con la Legge provinciale 31 ottobre 2012, n. 22 art 27 (riconoscimento “in sanatoria” di bike Park esistenti e inserimento dell’art 52 Ter nella Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7).
Come ben descritto dal titolo della legge di riferimento, con la L.P. 22/2012 il legislatore ha inserito un articolo specifico nella L.P. 7/1987 che prevede il riconoscimento e la formalizzazione in sanatoria dei Bike Park esistenti, fissando la scadenza per la presentazione della relativa domanda entro i 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. Tale data, nella pratica, cadde il 21 gennaio 2013.
L’iter procedurale per la sanatoria prima, e la realizzazione dei Bike Park poi è quindi demandato alla Commissione di Coordinamento previa presentazione della seguente documentazione in 3 copie di cui 2 cartacee e una in formato digitale composta dalla segunete documentazione.
Elenco documentazione
Il tema delle piste ciclabili non è per il Trentino un tema recente, esiste infatti fin dal 1988 una legge che disciplina i percorsi ciclabili e ciclopedonali su suolo provinciale ovvero la L.P. 25 novembre 1988, n. 49.
Alla stessa è seguita la L.P. 11 giugno 2010, n.12 e successive modificazioni che tratta in maniera attuale e più approfondita dello sviluppo della mobilità e della viabilità ciclistica e ciclopedonale.
Tale disciplina, nel rispetto del piano urbanistico provinciale e del piano provinciale della mobilità, promuove, in particolare:
la realizzazione di percorsi ciclabili e ciclopedonali inseriti in una rete provinciale, di infrastrutture connesse e il loro collegamento con i servizi di trasporto pubblico;
la realizzazione di interventi finalizzati alla coesistenza dell’utenza motorizzata e non motorizzata, attraverso politiche di moderazione del traffico;
l’utilizzo ricreativo della bicicletta e il cicloturismo.
I BiciGrill sono disciplinati dalla delibera di Giunta Provinciale n. 1771 d.d. 17 ottobre 2015. Questa specifica che “si definisce “Bicigrill” la struttura collocata lungo i percorsi ciclabili e ciclopedonali, finalizzata a fornire agli utenti degli stessi percorsi un posto di ristoro, informazioni sulla rete ciclabile, approvvigionamento, noleggio bici, servizio di riparazione e assistenza”.
Sono quindi punti di ristoro situati in punti strategici dei vari percorsi ciclopedonali del Trentino che hanno lo scopo di: